Sentenza della Corte Edu (Decima Sezione) 9 febbraio 2021 rich. n. 68550/17, Ramanaz Demir c. Turchia
Oggetto: articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione), diritto di ricevere informazioni, accesso dei detenuti a siti web per scopi di formazione e riabilitazione previsto dal diritto turco, richiesta di navigazione su siti istituzionali sotto il controllo delle autorità, restrizioni ingiustificate per motivi di sicurezza, motivazione insufficiente da parte dei giudici nazionali sulla necessità del rifiuto.
art. 10 della Convenzione
La Corte di Strasburgo ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 10 della Convenzione in relazione al diritto di ricevere informazioni di interesse generale. Ramazan Demir, cittadino turco, ricorre avverso il rifiuto opposto dall’autorità penitenziaria alla richiesta di accedere a siti web istituzionali durante la detenzione carceraria, sotto il controllo delle autorità medesime, decisione confermata dai giudici nazionali. Il ricorrente, all’epoca dei fatti, era detenuto in via cautelare per sospetta appartenenza ad organizzazione terroristica e per propaganda in favore di organizzazione terroristica. Durante la permanenza in carcere, chiedeva all’amministrazione penitenziaria di accedere ai siti web del Tribunale, della Corte costituzionale e della Gazzetta Ufficiale per ottenere informazioni utili per seguire, come avvocato, le cause dei suoi clienti e, al contempo, preparare la propria difesa. La direzione penitenziaria respingeva la domanda ritenendola inadeguata rispetto a quanto previsto dal regolamento sulla gestione delle carceri. Nell’opposizione al rifiuto, il ricorrente faceva valere le finalità dell’accesso, la mancanza di oneri eccessivi derivanti all’amministrazione penitenziaria nonché di rischi per la sicurezza e l’ordine del carcere. Il giudice dell’esecuzione dichiarava la legittimità del rigetto, sottolineando come la normativa penitenziaria consentisse l’accesso a internet solo nel contesto di programmi di formazioni e di riabilitazione; la decisione veniva confermata, con argomentazioni non dissimili, da Corte d’assise e Corte costituzionale. Nella valutazione di merito, la prima coordinata individuata dalla Corte di Strasburgo attiene all’importanza di internet, non solo strumento primario per ricevere informazioni (diritto contestato nel caso in esame), ma servizio pubblico funzionale al godimento di molteplici diritti umani, pertanto esso stesso diritto e fonte di servizi (§§ 30-33). In secondo luogo, osserva come il carcere comporti inevitabilmente restrizioni al contatto dei detenuti con il mondo esterno, compresa la capacità di ricevere informazioni, e che l’art. 10 della Convenzione non pone l’obbligo di fornire loro l’accesso a siti web. Sul punto, rilevano due precedenti pertinenti Kalda c. Estonia del 19 gennaio 2016 e Jankovskis c. Lituania del 17 gennaio 2017, in cui la Corte ha ricondotto il diritto di accesso al web dei detenuti alla tutela convenzionale, in quanto espressamente previsto dalla legge nazionale.
Il diritto del detenuto di ricevere informazioni, internet incluso
Quanto al caso di specie, la legge turca consente ai detenuti di accedere a internet nell’ambito di programmi di formazione e riabilitazione, sicché la restrizione imposta al ricorrente rappresenta un’interferenza con l’esercizio del diritto di ricevere informazioni. Perché l’ingerenza non violi l’art. 10 della Convenzione deve essere prevista dalla legge, deve perseguire uno o più scopi legittimi e potersi considerare necessaria in una società democratica. Secondo la Corte, le autorità nazionali, nel valutare la necessità del rifiuto, non hanno fornito spiegazioni sufficienti sul perché l’accesso del ricorrente a siti istituzionali di giustizia non potesse considerarsi parte della sua formazione e della sua riabilitazione, né sul pericolo che l’accoglimento della richiesta avrebbe determinato, in considerazione dei capi di accusa contro il medesimo. Sussistono sì considerazioni sulla sicurezza, ma senza analisi dettagliata dei rischi, soprattutto nell’ambito di una navigazione controllabile in via diretta dall’amministrazione penitenziaria.
– Last Updated on 29.05.26 by wv
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