Carceri, tipologia e regimi

In Italia, l’ordinamento penitenziario (principalmente la Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni) distingue diverse tipologie di istituti penitenziari, ciascuno con funzioni specifiche, e organizza i detenuti in circuiti differenziati in base al loro status giuridico e al grado di pericolosità.
Ecco le principali tipologie:

  1. Istituti per adulti:
  • Case Circondariali (CC): Sono gli istituti più numerosi. Ospitano principalmente:
  • Detenuti in custodia cautelare: coloro che sono in attesa di giudizio (indagati o imputati).
  • Detenuti con pena definitiva breve: condannati a pena detentiva inferiore ai 5 anni o con un residuo di pena non superiore ai 5 anni.
  • Possono anche ospitare detenuti in transito.
  • La loro funzione principale è la custodia cautelare e l’esecuzione di pene brevi.
  • Case di Reclusione (CR): Sono destinate all’esecuzione delle pene definitive di maggiore entità. Ospitano:
  • Condannati a pene superiori a 5 anni o all’ergastolo.
  • Nelle Case di Reclusione c’è generalmente un maggiore spazio per le attività trattamentali (lavoro, studio, formazione professionale), con l’obiettivo della rieducazione del condannato. Il regime ordinario tende a essere più “aperto” rispetto alle Case Circondariali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.
  • Case di Lavoro e Colonie Agricole: Sono istituti per l’esecuzione di misure di sicurezza detentive, destinate a persone socialmente pericolose che sono state prosciolte per infermità mentale o vizio parziale di mente (se non sono idonee ad essere ricoverate in REMS) o che hanno commesso reati e sono considerate pericolose socialmente. Sono concepite per il recupero attraverso il lavoro.
  • Case di Cura e Custodia: Al pari delle Case di Lavoro e Colonie Agricole, sono istituti per l’esecuzione di misure di sicurezza detentive. Ospitano persone affette da infermità psichica, per le quali non sia più idoneo il ricovero in REMS, o che presentano altre gravi infermità fisiche.
  • Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG): Formalmente aboliti dal 2012 e sostituiti dalle REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Sanitarie). Le REMS sono strutture sanitarie regionali, e non più carcerarie, destinate ad accogliere persone con disturbi mentali che hanno commesso reati e sono socialmente pericolose. L’obiettivo è superare la logica custodiale-carceraria a favore di un approccio terapeutico-riabilitativo.
  1. Istituti per minorenni:
  • Istituti Penali per Minorenni (IPM): Accolgono detenuti minorenni (dai 14 anni in su) e, in alcuni casi, giovani adulti (fino a 25 anni) che hanno commesso reati da minorenni e che, pur avendo compiuto la maggiore età, possono rimanere negli IPM per ragioni di percorso rieducativo, previo provvedimento del magistrato di sorveglianza minorile. L’approccio è fortemente orientato alla rieducazione e al reinserimento sociale.
  1. Istituti a custodia attenuata:
    Sono istituti o sezioni speciali all’interno di istituti penitenziari, caratterizzati da un regime detentivo meno rigoroso, orientato al trattamento e alla riabilitazione, per detenuti che presentano particolari condizioni o che non sono considerati altamente pericolosi.
  • ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri): Sono sezioni o istituti dedicati alle detenute madri con figli piccoli (fino a 6 anni) al seguito. L’obiettivo è garantire un ambiente più idoneo allo sviluppo del bambino e al rapporto madre-figlio.
  • ICATT (Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti): Dedicati al recupero e alla riabilitazione di detenuti tossicodipendenti, attraverso programmi specifici.
  1. Centri di Osservazione:
    Possono essere istituiti come sezioni all’interno di altri istituti o come istituti autonomi. Svolgono un ruolo cruciale nell’osservazione scientifica della personalità dei detenuti, al fine di elaborare il loro programma di trattamento individualizzato.
    Circuiti Penitenziari:
    Oltre alla tipologia strutturale degli istituti, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) organizza i detenuti in circuiti penitenziari basati sul grado di pericolosità e sul tipo di reato commesso. Questi circuiti determinano il regime di sorveglianza e le opportunità trattamentali:
  • I Livello – Alta Sicurezza (AS): Destinato a soggetti particolarmente pericolosi (es. condannati per reati di mafia, terrorismo, associazione a delinquere di stampo mafioso). Prevede una sorveglianza estremamente attenta e un regime detentivo più rigido, con maggiori restrizioni ai contatti con l’esterno. All’interno dell’AS, vi è il regime speciale di cui all’Art. 41-bis O.P. (Ordinamento Penitenziario), il cosiddetto “carcere duro”, applicato ai detenuti di alta pericolosità (spesso capimafia) per recidere i loro collegamenti con le organizzazioni criminali.
  • II Livello – Media Sicurezza: La stragrande maggioranza dei detenuti rientra in questo circuito. Cerca di bilanciare le esigenze di sicurezza con quelle trattamentali, offrendo maggiori opportunità di attività rieducative.
  • III Livello – Custodia Attenuata (C.A.): Destinato ai detenuti considerati meno pericolosi o particolarmente vulnerabili (es. tossicodipendenti non ad alta pericolosità, anziani, infermi). Il regime è meno restrittivo e favorisce il trattamento e il reinserimento.
    È importante sottolineare che il sistema penitenziario italiano mira alla rieducazione del condannato, come sancito dall’articolo 27 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”). La differenziazione degli istituti e dei circuiti è un tentativo di attuare questo principio, adattando il regime detentivo alle esigenze individuali e alla pericolosità sociale del detenuto.

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– Last Updated on 24.09.25 by wv

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